Introdotto nel 2012 dal governo di Mario Monti con la Riforma dell’allora ministro Fornero, l’ASPI è un ammortizzatore sociale che sostiene quei lavoratori che hanno “perso”, il lavoro, ed avevano raggiunto in precedenza una certa soglia di contribuzione. In accordo alla legge di riforma, l’ASPI è entrata in vigore dal 1° gennaio dello scorso anno, sostituendo di fatto l’indennità di disoccupazione. Sempre in accordo alla legge, dal 1° gennaio 2017 avrà anche la funzione di sostituto dell’attuale indennità di mobilità.
A chi spetta
Innanzitutto è necessario chiarire che l’ASPI spetta ai lavoratori che appartengono al settore privato, e che si sono trovati senza lavoro non per propria scelta. Infatti chi presenta le dimissioni od accetta uno “scioglimento consensuale” del proprio contratto di lavoro non può richiederla. Hanno diritto all’ASPI spetta anche ai lavoratori che operano all’interno di cooperative e gli apprendisti, mentre al contrario ne sono esclusi i dipendenti delle Pubbliche amministrazioni, anche se assunti a tempo indeterminato, chi lavora nell’agricoltura ed anche quei lavoratori provenienti da paesi extracomunitari, che hanno un permesso di lavoro di tipo “stagionale”.
Requisiti e miniAspi
Come detto, per poter ottenere l’ASPI sono necessari alcuni requisiti: il primo è l’assicurazione, minimo da due anni presso l’INPS, ed in questi due anni aver effettuato dei versamenti pari ad almeno 12 mesi. I lavoratori che non rientrano in questa categoria hanno invece diritto ad ottenere quella che è chiamata “MiniASPI“, che ha requisiti minori, cioè almeno 13 settimane di contributi pagati. In questo caso la MiniASPI viene erogata per un periodo pari alla metà delle settimane che il richiedente ha lavorato nel corso degli ultimi 12 mesi.
Tempo di erogazione ed importo
L’ASPI viene corrisposta, al massimo, per 12 mesi per i fruitori che abbiano un’età inferiore ai 55 anni, mentre per chi la supera il periodo è di 18 mesi. L’indennità erogata al lavoratore è pari al 75% dello stipendio percepito al momento della perdita del posto di lavoro. Nel caso un cui la retribuzione percepita dal lavoratore fosse stata superiore a 1.192,98 euro, al lavoratore spetta una ulteriore somma, pari al 25% della differenza tra la cifra totale percepita e 1.192,98 euro. Resta definito che il massimo di questa indennità, nel 2014, è pari a 1.165,58 euro, e nel corso dei prossimi anni sarà rivalutato. L’importo di questa indennità, dopo i primi 6 mesi di fruizione, viene ridotto del 15%, e nel caso degli over 55, dopo i successivi 6, di un altro 15%.
Modalità di richiesta
L’ASPI si può richiedere a partire dall’ottavo giorno dalla perdita del posto di lavoro, e la domanda deve essere presentata entro il termine di due mesi, pena l’esclusione dal diritto. Per presentare la domanda, il lavoratore può usufruire dei servizi telematici dell’INPS, oppure di quelli dei patronati.
L’INPS ha fornito maggiori chiarimenti su vari aspetti che riguardano la presentazione della domanda emettendo una apposita circolare, la 154, datata 28 Ottobre 2013.
L’indennità viene erogata al lavoratore fino a quando rimane nello stato di “disoccupazione”, e viene sospesa in caso di riassunzione. I fondi necessari a finanziare l’ASPI sono quelli provenienti dai versamenti delle imprese, pari all’1,3% dello stipendio versato ai lavoratori a tempo indeterminato, e all’1,4% per gli altri.
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