Il 16 Ottobre 2014 scade il temine ultimo per pagare la Tasi (Tariffa sui Servizi Indivisibili).
Anche chi non è più in affitto o ha un vecchio contratto di locazione è tenuto a versare comunque l’imposta calcolata sulla base della rendita catastale dell’immobile che si utilizza.
Il detentore è colui che utilizza effettivamente l’immobile anche se non ha un contratto di affitto. In caso di usufrutto, invece, sarà l’usufruttario ad accollarsi il pagamento dell’imposta. Ogni Comune decide nel proprio regolamento la percentuale da applicare a carico del detentore (affittuario). Questa percentuale non può essere inferiore al 10% e non può superare il 30% della Tasi totale. Per consultare la delibera comunale, e quindi sapere la percentuale che la propria amministrazione cittadina ha stabilito, basta andare sul sito ufficiale del comune di riferimento. Se sul sito non è stata pubblicata alcuna delibera si applica automaticamente la percentuale minima del 10%.
La Tasi deve essere pagata solo da chi è in affitto da più di 6 mesi.
Se l’inquilino non versa il tributo, questo non può essere richiesto al possessore (il proprietario) e viceversa.
Non c’è, infatti, solidarietà tra possessore e detentore in quanto il pagamento da parte del possessore non esime il detentore dal suo obbligo. Il possessore, può, però comunicare al Comune di volersi accollare anche il debito del detentore oppure compilare e pagare un modello F24 a nome del detentore stesso.
In caso di più detentori, il Comune può pretendere il pagamento della somma da un affittuario qualsiasi oppure da tutti. Un solo inquilino, in questi casi, può pagare per gli altri oppure può presentare un F24 intestato a tutti.
Per calcolare la quota da pagare bisogna conoscere innanzitutto l‘aliquota stabilita dal Comune in cui è ubicato il fabbricato, che varia da 2,5% a 3,3% e la rendita catastale dell’immobile.
Nei contratti di locazione successivi al 1 Luglio 2010 i dati relativi alla rendita catastale sono già presenti all’interno del contratto. Chi ha un vecchio contratto di locazione deve, invece, chiedere i dati catastali al possessore anche se non utilizza più l’immobile come affittuario. Per il calcolo della Tasi, la rendita catastale deve essere rivalutata del 5% e l’importo va poi moltiplicato per i coefficienti fissi a seconda del tipo dell’immobile (per esempio nel caso di un’abitazione A\2 il coefficiente è 160, nel caso di un’attività commerciale è 55). Fatto questo si deve moltiplicare la somma ottenuta per l’aliquota comunale stabilita dal comune di ubicazione dell’immobile. Su questo importo poi va calcolata la percentuale che l’inquilino è tenuto a versare, che, si ricorda è tra il 10% e il 30%, a seconda di quanto stabilito dal regolamento comunale.
Se l’affittuario utilizza l’immobile per un periodo inferiore ai sei mesi, l’imposta è totalmente a carico del possessore.
Per esempio, nel caso in cui si è stipulato un contratto di locazione 4+4 che però termina nei primi 6 mesi del 2014, la Tasi è interamente a carico del possessore dell’immobile.
Il numero dei detentori non influisce sull’importo dovuto. In questi caso la cosa più giusta sarebbe suddividere la rendita catastale in base ai mq che ogni inquilino utilizza. La legge, però, non si occupa di questo problema; è a carico dei coinquilini trovare un accordo sulle modalità di ripartizione e di pagamento.
Infine, si ricorda, che anche nel caso in cui si è in affitto, se l’imposta complessiva dovuta non supera i 12 euro o l’importo minimo stabilito dal Comune, la Tasi non deve essere versata.
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