Da pochissimi mesi, il sussidio per chi ha perso il lavoro si chiama Aspi, Assicurazione sociale per l’Impiego.
La novità è frutto della Riforma Fornero: la riorganizzazione delle norme che regolano il lavoro proposta dal ministro dell’Economia del governo uscente.
Cosa cambia rispetto al precedente sussidio di disoccupazione?
Per prima cosa, l’indennità erogata può avere un importo massimo di 1.119 euro lordi, ossia 1.080 euro netti e deve corrispondere al 75% dell’intera retribuzione mensile per la parte di stipendio compresa entro questo importo, mentre al 25% per quella che lo oltrepassa.
Si fa richiesta dell’Aspi per via telematica all’Inps (dal sito web), oppure tramite il contact center dedicato o servendosi della mediazione di un Patronato. Il termine massimo di presentazione della domanda è entro i 60 giorni successivi al licenziamento.
Queste le linee generali della novità. La riforma prevede però alcune diversificazioni che dipendono, in primo luogo dalla tipologia di contratto del lavoratore.
Ecco chi ha diritto a percepire il sussidio previsto dalla Riforma:
Aspi ordinaria: spetta ai lavoratori assunti a tempo indeterminato, ai soci delle cooperative che vi lavoravano anche come dipendenti, agli apprendisti, al lavoratori artistici e ai dipendenti pubblici con contratto a tempo determinato. Per percepire l’Aspi ordinaria queste categorie di lavoratori devono, inoltre, aver perso il lavoro dopo l’inizio del 2013, per cause indipendenti dalla propria volontà. Per “cause indipendenti dalla loro volontà” si intendono i licenziamenti fatti dall’azienda, non le eventuali dimissioni spontanee del lavoratore (esclusi, però, i casi contemplati nel decreto legislativo dell’art. 7 della legge n. 604 del 1966).
Ulteriori requisiti riguardano i contributi: i lavoratori che possono usufruire dell’Aspi ordinaria devono avere almeno un anno di contributi versati nei due anni che precedono il licenziamento e più di due anni di anzianità.
La Riforma introduce alcune differenziazioni per quanto concerne l’età dei licenziati: l’erogazione dell’assegno per una durata massima di otto mesi per gli under 50, mentre gli over 50 lo possono percepire fino a 12 mesi.
Mini-Aspi: questa indennità riguarda i lavoratori a tempo determinato ai quali il contratto non è stato rinnovato alla data di scadenza. Requisito specifico è l’aver lavorato almeno 13 settimane. Restano esclusi dal Mini-Aspi i collaboratori a progetto, i dottorandi e i ricercatori, gli associati in partecipazione, i venditori porta a porta e i collaboratori occasionali. Il sussidio viene erogato per un lasso di tempo che corrisponde alla metà delle settimane lavorate nell’ultimo anno . La cifra dell’assegno è pari a quella corrisposta nell’Aspi ordinaria.
Mini-Aspi 2012: comprende i lavoratori a termine licenziati nel 2012. La Mini-Aspi si sostituirà al sussidio di disoccupazione con requisiti ridotti e sarà erogato in un’unica soluzione.
Aspi per i lavoratori sospesi: usufruiscono dell’assegno Aspi anche i lavoratori che hanno subito un licenziamento temporaneo a seguito di una crisi aziendale. I lavoratori potranno usufruire del sussidio per un periodo massimo di 90 giorni in un biennio ed esclude la possibilità di percepire la cassa integrazione ordinaria e straordinaria.
L’erogazione di questo sussidio è in via sperimentale fino al 2015 e dipenderà dalle disponibilità finanziarie del governo, che stanziato una soglia di soli 20 milioni di euro.
vedi anche: http://www.befan.it/aspi-e-miniaspi-differenza-requisti-e-modalita-di-richiesta/