A partire dal mese di Luglio di quest’anno sono state introdotte nuove regole relative alla revisione (la prassi obbligatoria che, allo scopo di garantire la necessaria sicurezza e per ragioni di inquinamento, obbliga gli automobilisti a tenere il proprio veicolo in condizioni di massima efficienza); ora, infatti, secondo quanto previsto dalla circolare del Ministero dei Trasporti, gli operatori sono obbligati ad inserire le prenotazioni ricevute per tali operazioni dai clienti all’interno del database della Motorizzazione. In questo modo la procedura assume caratteri telematici, imponendo anche di aggiornare le informazioni in merito allo stato dell’autovettura entro 60 minuti dall’avvenuta revisione.
Questa nuova procedura ha subito fatto scattare l’allarme negli automobilisti, perché alcune voci hanno indicato come una mancata esecuzione della revisione potesse far scattare una multa automatica. In realtà, all’interno della circolare, non è stata fatta nessuna menzione in merito ad eventuali sanzioni; bisogna, inoltre, considerare il fatto che, secondo quanto disposto dall’art. 60 comma 14 del Codice della strada, le sanzioni sono previste per chi “circola” senza aver effettuato la revisione, ma non per chi non utilizza la vettura lasciandola, ad esempio, ferma all’interno del garage. Pertanto, una multa comminata in maniera automatica risulterebbe contraria allo stesso Codice.
Ad eliminare i dubbi ci ha pensato lo stesso Ministero dei Trasporti, che ha confermato l’assenza di misure sanzionatorie automatiche, anche se per “veicolo circolante”, il Codice della Strada comprende i veicoli fermi ma parcheggiati sul suolo pubblico. Le telecamere in dotazione alla Polizia municipale (il cosiddetto street control) consentiranno di verificare su qualsiasi veicolo posteggiato in strada è stato oggetto o meno di revisione. I diversi siti internet, quindi, che hanno riportato erroneamente la notizia di un automatismo nel ricevimento di una multa, anche subito il giorno dopo, in casa di mancata revisione della vettura, terrorizzando milioni di guidatori, sono stati smentiti, pertanto, anche dal Ministero dei Trasporti.
Le regole per effettuare una revisione corretta comportano che tutte le autovetture (e gli autoveicoli) che presentano una massa complessiva (a pieno carico) inferiore a 3,5 tonnellate devono affrontare la prima revisione il 4° anno successivo all’avvenuta immatricolazione, entro il mese corrispondente al mese di rilascio della stessa carta di circolazione. Successivamente la revisione deve essere ripetuta ogni 2 anni (l’indicazione è prevista dall’articolo 80 del Codice della Strada), sempre nello stesso mese delle precedenti. Per effettuare la revisione è sufficiente recarsi presso gli Uffici provinciali della Motorizzazione civile oppure, se risulta più comodo, rivolgersi alle officine autorizzate. In tema di costi totali relativi alla revisione, questi sono determinati dal costo puro della revisione e dalle spese aggiuntive previste dalla stessa officina per fare in modo che l’autovettura risulti a norma. Chi si rivolge alla Motorizzazione, oltre agli eventuali costi aggiuntivi, nel momento della prenotazione dell’intervento di revisione dovrà allegare l’attestazione dell’avvenuto versamento di un importo di 45 euro (l’importo è stato aggiornato nel 2014, più precisamente a partire dal 1°Marzo). Chi preferisce, invece, affidarsi ad una delle molte officine autorizzate, può effettuare il pagamento nel momento stesso in cui porta la vettura all’interno della stessa officina per procedere con la revisione. In questo caso, però, dovrà essere aggiunto all’importo la parte relativa all’Iva.